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IL CREDITO D'IMPOSTA DELLO SPORT
30/09/2019

La legge di bilancio prevede un bonus per il settore sportivo: un’opportunità per chi investe in opere di riqualificazione o in nuovi impianti sportivi, a condizione che l’operazione abbia rilevanza sociale     roberto-bresci_1

Per chi ha voglia di investire nel mondo dello sport la legge di bilancio per il 2019 offre una opportunità molto interessante.

Lo strumento è quello del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici: il così detto sport bonus.

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Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa, le persone fisiche e gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate e viene riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e nel limite del 10 per mille dei  ricavi annui ai titolari di reddito d’impresa.

Le disposizioni attuative dello sport bonus sono state adottate con il D.P.C.M. del 30 aprile 2019 che ha disciplinato i diversi profili applicativi della agevolazione.

Sotto il profilo oggettivo il beneficio spetta per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, ma anche per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Di rilievo è il fatto che il beneficio sia riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei suddetti impianti sportivi.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle erogazioni l’art. 4 del decreto stabilisce che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i contribuenti interessati devono avvalersi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario, bollettino postale, assegni bancari circolari, carte di debito, carte di credito e prepagate.

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Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d’imposta vigono naturalmente regole diverse a seconda del soggetto beneficiario: le persone fisiche e gli enti non commerciali devono indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 e devono utilizzarlo esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

I titolari di reddito d’impresa invece utilizzano il credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo (2019, 2020 e 2021), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti beneficiari. Naturalmente l’utilizzo è possibile solo in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

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Il credito d’imposta viene revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto attuativo.

Ulteriori particolarità sono previste per l’utilizzo dello sport bonus da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa.

Coloro che intendono usufruire del credito d’imposta devono farne richiesta all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo riconosce in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna: una aperta lo scorso 30 maggio 2019, l’altra che si aprirà il prossimo 15 ottobre 2019.

L’ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonchè l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

Sempre nel decreto attuativo viene chiarito che il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Naturalmente il beneficio non è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Ci sia permessa una considerazione finale. Il provvedimento in commento conferma quale sia la strada che il nostro legislatore intende percorrere per il sostegno dello sport da parte dei privati (siano essi persone fisiche o imprese): no al lucro diretto attraverso interventi speculativi; sì alla agevolazione fiscale come contropartita dell’impegno a favore di progetti rivolti a determinate categorie di enti che operano in settori di particolare rilevanza sociale.

E’ questo un tema molto interessante che varrebbe la pena di approfondire.

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